Art. 1) Denominazione
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e per quanto compatibile e di possibile traccia alla realizzazione del proprio scopo e finalità sociale, del Codice del Terzo Settore – CTS (D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117), una Associazione Culturale, senza scopo di lucro, non di promozione sociale, avente la seguente denominazione:
VESPA CLUB MONTEMURLO – ASSOCIAZIONE CULTURALE o, in forma abbreviata: VESPA CLUB MONTEMURLO, da ora in avanti detta “Associazione”.
Art. 2) Sede Legale
La Sede Legale dell’Associazione è nel Comune di Montemurlo (Po).
L’Associazione potrà variare la sede, sempre nel medesimo Comune, e/o istituire unità locali anche al di fuori del Comune stesso, secondo il deliberato del Consiglio Direttivo in carica.
La variazione della Sede Legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
Art. 3) Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4) Scopo, Finalità, Attività
L’Associazione è basata su principi di democrazia ed eguaglianza, è apolitica e apartitica, senza intento di lucro.
L’Associazione ha come suo diretto scopo:
- la conservazione del patrimonio “vespistico”;
- la promozione dell’attività vespistica, nel proprio territorio di appartenenza e nelle realtà limitrofe, nelle sue molteplici forme sportive, turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio vespistico locale;
- rappresentare e curare gli interessi generali dell’attività vespistica e del motociclismo e studiarne i relativi problemi.
In particolare, l’Associazione si propone di: - promuovere e diffondere la conoscenza tecnica motociclistica;
- promuovere e favorire lo sviluppo della circolazione del turismo motociclistico;
- valorizzare e conservare lo Scooter di marca “Piaggio”;
- promuovere ogni espressione culturale e sociale della conoscenza, storica e tecnica, motociclistica;
- organizzare, eventi aperti alla cittadinanza a supporto e direttamente connessi al proprio scopo associativo;
- sostenere, supportare e aiutare, anche mediante beneficienza a terzi, persone, del proprio territorio, in condizioni di svantaggio, di indigenza e difficoltà anche temporanea;
- sostenere, supportare e aiutare, anche mediante beneficienza a terzi, altri enti associativi, presenti sul territorio di Montemurlo, per loro iniziative culturali, sociali, sportive, ritenute meritevoli o a beneficio della collettività.
L’Associazione persegue nel suo complesso anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività istituzionali di interesse generale: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Per il raggiungimento delle finalità sopraindicate, l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le seguenti attività: - organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;
- organizzare attività di turismo motociclistico;
- tutelare gli interessi degli utenti motociclistici;
- promuovere ed organizzare attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
- partecipare ad eventi e manifestazioni, organizzate da altri enti;
- raccogliere sponsorizzazioni connesse all’organizzazione ovvero alla partecipazione di eventi e manifestazioni o semplicemente a supporto dell’attività istituzionale prevista nel presente statuto;
- partecipare a Bandi Pubblici o Privati, di riferimento al proprio scopo e finalità sociale;
- richiedere sovvenzioni connesse con il proprio scopo ed alla propria finalità istituzionale;
- donare supporto, aiuto e sostegno, a soggetti terzi, presenti nel proprio territorio rionale, anche mediante beneficienza;
- accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- stipulare contratti e/o convenzioni di promozione, assistenza, sponsorizzazione, valorizzazione;
- svolgere qualunque altra attività, purché direttamente connessa al raggiungimento degli scopi statutari o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.
L’Associazione può esercitare, attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti anche con riferimento al Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo e potrà svolgere attività commerciali marginali, sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.
L’Associazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività istituzionali di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, tenuto conto anche delle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà decidere anno per anno sull’opportunità di aderire ad altre associazioni o enti, aventi analoghe finalità.
L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
Art. 5) Associati: Numero, Tipologia e Ammissione
Il numero degli associati è illimitato; in ogni caso, in futuro, non potrà essere inferiore a quello minimo che il Legislatore dovesse istituire per gli enti no profit non appartenenti al terzo settore.
L’Associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato, ogni soggetto che ne faccia esplicita domanda, dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie ed eventualmente regolamentari, di osservare le stesse nonché, la normativa applicabile.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, nonché altre Associazioni, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
I Soci si distinguono in: - Soci Fondatori, ossia coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione;
- Soci Ordinari, tutti gli associati che hanno ottenuto l’ammissione dal consiglio direttivo, in regola con il pagamento della quota associativa e che accettano gli scopi e lo statuto associativo;
- Soci Sostenitori, tutti coloro che, una volta ottenuta l’ammissione dal Consiglio Direttivo, oltre alla quota associativa ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Ogni categoria di Soci gode degli stessi diritti ed sopporta i medesimi doveri.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che contenga: - l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne ma non ha diritto di voto nelle assemblee.
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 7.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
All’atto dell’ammissione l’associato verserà la quota associativa di iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo.
L’associato è altresì obbligato al versamento delle quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo entro il mese di Gennaio di ogni anno.
Le quote associative e/o le quote sociali (se previste) sono intrasmissibili, non rimborsabili né rivalutabili.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato si impegna a portare la propria opera gratuita in forza dell’associazione nel rispetto delle finalità istituzionali
Art. 6) Diritti e Obblighi degli Associati
L’appartenenza ad una delle diverse categorie di soci previste nel presente Statuto attribuisce i seguenti diritti:
− il diritto di partecipare a tutte le iniziative, manifestazioni ed ad ogni attività associativa, promossa dall’Associazione;
− fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera quale unico e solo documento comprovante la qualità di associato;
− di eleggere gli organi associativi;
− di essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
− di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
− di concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
− presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
− di frequentare la sede sociale e i locali dell’Associazione;
− di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
− il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo ed ogni altra delibera assembleare;
− il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo il tutto senza limitazione alcuna;
− essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
− di prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
− rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
− partecipare attivamente alla vita associativa;
− svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
− versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo Amministrativo.
Art. 7) Perdita della Qualifica di Associato
La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza automatica, morte o esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con l’iscrizione nel Libro dei Soci della delibera del Consiglio Direttivo.
L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, per la quota dell’anno stesso ovvero per mancato pagamento della quota associativa entro 15 (quindici) giorni, richiesta al momento della sua ammissione a socio.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili neppure in caso di morte.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, oppure quanto ha comportamenti non adeguati nei confronti dell’Associazione o di alcuni suoi membri, può essere escluso mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) che potrà presentare le proprie controdeduzioni; contro predetta delibera è ammesso ricorso dell’associato con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il Consiglio Direttivo dovrà riunire l’Assemblea Ordinaria per la discussione e delibera su ricorso presentato.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 8) Organi Associativi
Sono organi dell’associazione:
1) l’Assemblea degli Associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) l’Organo di Revisione Legale, ove nominato autonomamente o per obbligo di legge.
Ad eccezione di quanto previsto nel presente statuto, in tema di nomina dell’Organo di Revisione Legale, tutte le altre cariche elettive sono gratuite.
Agli Associati che le ricoprono, compente solo il rimborso delle spese relative all’adempimento del mandato ricevuto, regolarmente documentate.
Art. 9) Assemblea degli Associati
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di 2 (due) soci.
L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.
Tutte le assemblee sono convocate mediante raccomandata, anche consegnata a mano, diretta a ciascun socio o affissione in sede o via email, almeno 7 giorni prima della data di convocazione con l’indicazione del luogo, la data e ora di prima e seconda convocazione nonché degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo (Bilancio di esercizio o Rendiconto di Gestione), entro 120 giorni ovvero entro 170 giorni, qualora lo richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti inderogabili: - approvare il bilancio annuale di esercizio consuntivo (Bilancio di esercizio o Rendiconto di Gestione) e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito al Regolamento Interno, eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sul programma e sugli indirizzi generali dell’Associazione ed approvare eventuali regolamenti;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo se istituito e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti se ove l’obbligo ricada per legge;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli argomenti sottoposti all’esame dal Consiglio Direttivo e riservati alla sua competenza dal presente statuto;
- deliberare, su convocazione del Consiglio Direttivo, in ordine alle richieste avanzate da un decimo dei soci;
- deliberare su ricorso presentato dal socio relativo alla sua esclusione.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero dei soci presenti, in proprio e per delega e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei voti.
Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera: - sulle modifiche allo statuto;
- sulle proposte di natura immobiliare di qualsiasi tipo;
- trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- scioglimento dell’associazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
L’Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole del 50%+1 di tutti gli associati mentre, in seconda convocazione, con il 30% di tutti gli associati; ove non si raggiunga tale maggioranza, anche in seconda convocazione, si provvederà a convocare l’Assemblea Straordinaria una terza volta ed essa delibererà validamente col 20% di tutti gli associati.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
La richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall’assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.
Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale da trascrivere sul libro delle assemblee dell’associazione.
Delle delibere assembleari sarà data comunicazione mediante affissione in sede, sul sito web dell’associazione o avviso via email ai soci.
Art. 10) Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea Ordinaria degli associati.
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minino di 5 (cinque) persone fisiche e comunque non oltre i 11 (undici) membri, compreso il Presidente; tutte le cariche in seno alla associazione sono gratuite.
I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti dandone comunicazione nella prima assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato quadriennale.
In caso di impossibilità di nominare i nuovi consiglieri sarà compito dell’assemblea provvedere alla sostituzione dei mancanti che rimarranno in carica fino allo scadere del mandato quadriennale.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci.
L’Organo di amministrazione è responsabile dell’amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Bilancio o il Rendiconto di Gestione annuale consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge e delibera sui seguenti compiti: - all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- alla formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio (Bilancio o Rendiconto di Gestione a seconda degli obblighi imposti dalla Legge in materia) e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- alla cura e alla gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- alle nomine del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri;
- alle domande di ammissione, recesso ed esclusione di soci;
- deliberare le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- alla determinazione del valore della quota associativa iniziale e delle quote associative annuali entro il mese di Gennaio di ogni anno per l’anno stesso;
- alla richiesta di eventuali contributi volontari straordinari;
- all’esercizio del potere di spesa;
- alla stipula di accordi e convenzioni con Enti, istituzioni, soggetti privati economici e non;
- alla ratifica dell’applicazione di provvedimenti di recesso ed esclusione nei confronti degli associati;
- alla richiesta di finanziamenti ad Istituti Bancari, Istituzioni, Fondazioni ed altri Enti autorizzati;
- all’affidamento di incarichi ed eventuali preventivi;
- la proposta degli indirizzi programmatici dell’associazione;
- la nomina di eventuali responsabili per i rapporti con le istituzioni.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richieda un terzo dei Consiglieri.
Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente, per il tramite del Segretario, almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna riunione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, e devono contenere: il luogo della riunione, la data e l’ora, l’ordine del giorno.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Si può prevedere l’intervento all’Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Art. 11) Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, che in giudizio.
Dura in carica quanto l’Organo Amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con le maggioranze dei presenti.
Il Presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di dimissioni del Presidente spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente fra i membri restanti.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in tutte le sue funzioni.
Art. 12) Segretario
Il Segretario che resta in carica quanto l’Organo Amministrativo ed è rieleggibile.
Egli ha il compito di: svolgere tutte le operazioni di segreteria di competenza della Associazione, sottoporre al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci nonché le domande di dimissione presentate dai soci, provvedere all’eventuale tesseramento dei soci.
Si occupa della verifica del pagamento delle quote associative, di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, di tenere e curare la gestione dei Libri Sociali.
E’ responsabile della custodia della documentazione contabile della Associazione.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, nell’esplicazione delle attività esecutive che rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Art. 13) Tesoriere
Il Tesoriere (mansione che può essere svolta anche dal Segretario su delibera dell’Assemblea, in sede costitutiva, o delibera del Consiglio Direttivo, nei successivi rinnovi cariche), resta operativo per la stessa durata dell’Organo Amministrativo ed è rieleggibile; è responsabile della corretta amministrazione dell’Associazione.
Egli ha il compito: di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio Direttivo, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell’Organo di Revisione Legale, se in carica, di coordinarsi organicamente con il Segretario in modo che non sorgano divergenze tra dati sul numero dei soci con i dati numerici in base ai quali vengono calcolate le quote da versare da parte degli associati.
Art. 14) Esercizio della Funzione di Revisione Legale
L’Organo di Revisione Legale, anche monocratico, è nominato dalla Associazione, per sua espressa volontà oppure al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, per la durata di quattro anni. In caso di Organo collegiale, verrà nominato al suo interno il Presidente.
I componenti dell’Organo di Revisione Legale, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell’Art. 2397, del Codice Civile ossia possedere l’iscrizione all’apposito registro dei revisori.
L’Assemblea dei soci che delibera in merito all’affidamento dell’incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.
L’Organo di Revisione Legale, se nominato, partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ogni esercizio, predisporrà una propria relazione ai bilanci nella quale esporrà all’Assemblea dei soci le risultanze della propria attività svolta nel corso dell’anno ed il proprio parere al Bilancio stesso.
Art. 15) Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Il patrimonio è formato: - dal fondo di dotazione iniziale, se determinato in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a incrementare il patrimonio;
- dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 16) Entrate della Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite: - dalle quote associative versate dagli associati;
- da eventuali versamenti volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
- da eventuali erogazioni, liberalità, donazioni e lasciti da parte degli associati o di terzi;
- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai proventi derivanti dall’attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- da proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo;
- da ogni altra entrata non avente natura patrimoniale.
L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale
È comunque, facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile
Art. 17) Raccolta Fondi e Ricezione di Finanziamenti
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi (occasionale o continuativa), al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; per tale attività l’Associazione farà riferimento a quanto prescritto per gli Enti del Terzo Settore ed in particolare a quanto dispone l’Art. 7 del CTS.
L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione, non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, effettuato da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;
c) gli Associati possono effettuare solamente finanziamenti infruttiferi di interessi.
Art. 18) Divieto di Distribuzione
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 19) Risorse Economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività istituzionali di interesse generale, proventi da attività diverse marginali e proventi da attività di raccolta fondi.
Art. 20) Esercizio Sociale e Bilancio
L’esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo, redigerà il Bilancio o il Rendiconto di Gestione consuntivo, nonché quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati che dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio rendicontato.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio di esercizio ovvero il Rendiconto di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dai limiti da e in essa previsti.
Art. 21) Bilancio Sociale
Per ogni esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, viene predisposto il Bilancio Sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
Art. 22) Libri Sociali e Registro dei Volontari
L’Associazione deve tenere il: - libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- l’eventuale registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 23) Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Art. 24) Scioglimento
Lo scioglimento e/o liquidazione dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea.
La delibera di scioglimento e/o liquidazione dell’Associazione dovrà essere presa dall’Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio residuo viene effettuata ad altre associazioni o enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25) Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano: la normativa prevista dal Codice Civile, le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, le leggi speciali sulle associazioni e per quanto compatibile e richiamato nel presente Statuto, anche se l’Associazione non è Ente del Terzo Settore, quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.